lunedì 28 agosto 2023

Verso l'anno 2026

LEGGE 31 agosto 2022 , n. 140


Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. 


 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato; 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

                              promulga la seguente legge: 


                               Art. 1 

                               Finalita' 

 1. La Repubblica, nell'ambito delle finalita' di  promozione  dello sviluppo della  cultura  e  della  ricerca  scientifica,  nonche'  di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e  artistico  della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la  figura  di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario  della morte, che cade nell'anno 2026. 


                               Art. 2 

          Istituzione e finanziamento del Comitato nazionale 

 

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e' istituito il  Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della  morte  di San Francesco d'Assisi, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui e' attribuito un contributo di 4.510.000 euro per  gli  anni  dal 2022 al 2028. 

 2. Il contributo di cui al comma 1 e' autorizzato nella  misura  di 200.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno  2023,  500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000 euro  per l'anno 2028. 

 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 AGOSTO 2023, N. 105)). 

 4.  Al  Comitato  nazionale  possono  altresi'   essere   destinati contributi  di  enti  pubblici  e  privati,  lasciti,   donazioni   e liberalita' di ogni altro tipo. 


                               Art. 3 

          Composizione e funzionamento del Comitato nazionale 


 1. Il Comitato nazionale e' formato da  venti  componenti  nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge. 

  2. Il presidente del Comitato nazionale e' nominato dal  Presidente del Consiglio dei ministri. Gli altri componenti sono designati:  

due dal Ministro della cultura, due dal Ministro  del  turismo,  tre  dal Ministro dell'istruzione e  dal  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca d'intesa tra loro, uno dal Ministro  degli  affari  esteri  e della cooperazione internazionale, due dalla Conferenza unificata  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281, due dalla regione Umbria, due dal comune di Assisi, uno  dal  vescovo della  diocesi  di  Assisi-Nocera  Umbra-Gualdo  Tadino,  due   dalla Conferenza dei ministri generali del primo ordine francescano  e  del terzo ordine regolare e uno dalla Societa'  internazionale  di  studi francescani associazione di promozione sociale, con sede  in  Assisi.

Del Comitato nazionale e' altresi' componente di diritto  il  sindaco del comune di Assisi. 

  3. I componenti del Comitato nazionale sono  scelti  tra  esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata  competenza e conoscenza della vita e delle  opere  di  San  Francesco  d'Assisi,  nonche' tra rappresentanti di enti pubblici, privati ed ecclesiastici con personalita' giuridica nell'ordinamento  della  Chiesa  cattolica che, per le finalita' statutarie o per  l'attivita'  culturale  o  di culto svolta, abbiano maturato una specifica competenza e  conoscenza della figura da celebrare o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale, turistico o istituzionale  in cui agiscono. 

  4. Il decreto di cui al comma 1 determina, altresi',  le  modalita' di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale. 

  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro  del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere  nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale, fino a un numero massimo di tre, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3. 

  6. Ai componenti del Comitato nazionale non  e'  corrisposto  alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Essi hanno  diritto  al  solo  rimborso  delle  spese  effettivamente sostenute e documentate per le  attivita'  strettamente  connesse  al funzionamento del Comitato, secondo la normativa  vigente.  Le  spese per il funzionamento sono  poste  a  carico  del  contributo  di  cui all'articolo 2. 

  7. Il Comitato nazionale e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. A tale  fine,  il  Comitato  elabora  e  trasmette  al Ministero,  con  cadenza  annuale,   rendiconti   sull'utilizzo   del finanziamento   ricevuto,    nonche'    l'ulteriore    documentazione eventualmente richiesta dal medesimo Ministero. 

  8. Il Comitato nazionale opera presso il Ministero  della  cultura. Esso assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2, con le attivita' del  Comitato  per  gli anniversari di interesse nazionale, istituito  presso  la  Presidenza del Consiglio dei ministri. 

                             

  Art. 4 

               Durata e compiti del Comitato nazionale 

 

  1. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data  di  adozione del decreto di nomina di cui all'articolo 3,  comma  1,  e  resta  in carica fino alla data del 30 aprile 2028. 

  2. Il Comitato nazionale ha il compito di  elaborare  un  programma culturale relativo alla vita,  all'opera  e  ai  luoghi  legati  alla figura di San Francesco d'Assisi, comprendente attivita' di  restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  attivita'  di  ricerca,  editoriali, formative,   espositive   e   di   organizzazione   e   gestione   di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario,  scientifico e   artistico   di   elevato   valore,   in   una   prospettiva    di internazionalizzazione, di  promozione  turistica  e  di  innovazione tecnologica  nonche'  di  attenzione  agli  aspetti   del   messaggio francescano riguardanti il  rispetto  e  la  cura  dell'ambiente,  il dialogo tra le religioni e la pacifica convivenza tra  i  popoli,  al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante  piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero,  dell'opera,  della  cultura  e dell'eredita' del personaggio. In particolare, il Comitato  nazionale ha il compito di: 

    a)  elaborare  il  piano  delle  iniziative  culturali   per   la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi, anche con  riferimento  ai  settori  della formazione scolastica, dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e coreutica, dell'universita' e  della  ricerca,  tenendo  conto  degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale; 

    b) predisporre  il  piano  economico  sulla  base  delle  risorse finanziarie assegnate dalla presente  legge  e  tenendo  conto  degli eventuali  contributi,  lasciti,  donazioni  e  liberalita'  di   cui all'articolo 2, comma 4; 

    c) elaborare programmi volti  a  promuovere  attivita'  culturali connesse   alla   celebrazione,   da   realizzare    attraverso    il coinvolgimento di enti  pubblici  o  privati,  dotati  di  comprovata esperienza, capaci di  apportare  ogni  utile  contributo  o  risorsa economica; 

    d) predisporre programmi intesi a favorire processi  di  sviluppo culturale nel territorio,  nonche'  di  valorizzazione  e  promozione turistica dei luoghi  e  dei  cammini  francescani  e  di  promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione. 

  3. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 2,  lettera  c),  sono ricomprese: 

    a) la  pubblicazione  dell'edizione  delle  fonti  sulla  vita  e sull'opera di San Francesco  d'Assisi  e  sulle  origini  dell'Ordine francescano fino al XIV secolo, a cura della Societa'  internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede  in Assisi, che vi provvede in  coordinamento  con  l'Edizione  nazionale delle fonti francescane, di cui al decreto del Ministro per i beni  e le attivita' culturali del 2 agosto 2007; 

    b) la pubblicazione del catalogo dei codici medievali  del  Fondo antico comunale e la catalogazione  del  Fondo  antico  dei  libri  a stampa della Biblioteca comunale conservati presso il Sacro  Convento in Assisi, a cura della Societa' internazionale di studi francescani, in collaborazione con il medesimo Sacro Convento. 

  4. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi  di  cui  alle lettere c) e d) del comma  2  sono  sottoposti  all'approvazione  del Ministero della cultura e del Ministero del turismo. 


                               Art. 5 

                       Disposizioni finanziarie 

 

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2,  pari  a  200.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro  per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000  euro  per  l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

    Data a Roma, addi' 31 agosto 2022 

 

                             MATTARELLA 

 

                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio

                                  dei ministri 

 

                                  Franceschini,    Ministro     della

                                  cultura 

 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

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